STATUTO
DEL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI
DELL’ UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 9
DELLA REGIONE VENETO TREVISO
COSTITUZIONE
Art.1
E’ costituito in seno all’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.9 di Treviso un Circolo Ricreativo Aziendale per i dipendenti denominato “Circolo Ricreativo Dipendenti dell’ U.L.S.S. n.9 della Regione Veneto”. Il Circolo ha sede in Treviso, Via S. Maria di Ca’ Foncello n. 12.
FINALITA’
Art. 2
Esso è un centro di ritrovo dei dipendenti dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 che opera limitatamente all’ambito territoriale della Regione Veneto. Non ha finalità di lucro ed il suo scopo è quello di favorire il miglior uso del tempo libero.
DEGLI SCOPI E DEI BENEFICI
Art.3
Finalità del Circolo sono:
a. b. promuovere Servizi per la ricreazione sociale dei Soci e delle loro famiglie;
realizzare, sviluppare e coordinare, mediante idonee strutture, iniziative artistiche,
culturali, educative, sportive, turistiche, ricreative ed assistenziali;
c. promuovere convegni, dibattiti, attività di studio e di formazione sui problemi
della ricreazione sociale che riguardino i soci ;
d. curare iniziative editoriali e di comunicazione che rientrino nelle finalità del
Circolo.
SOCI
Art. 4
Possono essere Soci effettivi:
– tutti i dipendenti, i pensionati ex dipendenti dell’Azienda U.L.S.S. n. 9;- i dipendenti delle Società Partecipate dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 con una quota di
almeno il 75%;
ISCRITTI
Art. 5
L’ammissione del socio avviene con il versamento della quota sociale di iscrizione.
La quota è personale, intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazioni di sorta.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci iscritti al Circolo, unitamente ai componenti il nucleo famigliare e/o convivente ,
hanno diritto di frequentare i locali della Sede, partecipare a tutte le manifestazioni,
beneficiare di tutte le iniziative promosse dal Circolo.
ORGANI DIRETTIVI, ESECUTIVI,
DI CONTROLLO E CONSULTIVI
Art. 6
Gli Organi direttivi e deliberativi del Circolo sono:
a. L’Assemblea dei Soci
b. Il Consiglio Direttivo
Gli organi esecutivi sono:
a. Il Presidente
b. Il Vice Presidente
c. Il Segretario
d. Il Tesoriere
e. La Giunta Esecutiva
Gli Organi di controllo e disciplinari sono:
a. Il Collegio Sindacale
b. Il Collegio dei Probiviri.
Sono organi consultivi di gestione:
a. La Commissione economica
b. c. La Commissione sportiva – ricreativa
La Commissione attività Editoriali e di comunicazionid. La Commissione turistica – culturale
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 7
L’Assemblea dei soci è il massimo organismo del Circolo la quale:
a. esamina ed approva il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consultivo e determina
la quota sociale dovuta dagli iscritti;
b. c. esamina ed approva la relazione del Consiglio Direttivo;
esamina, approva o modifica i programmi per l’attività del Circolo presentati dal
Consiglio Direttivo.
Valuta le proposte formulate dal Consiglio Direttivo ed eventualmente le modifica
o le corregge.
Può presentare istanza al Consiglio Direttivo in relazione a specifiche richieste
dei Soci.
d. approva o respinge eventuali proposte di modifica dello Statuto.
Ordinariamente si riunisce entro il 30 di aprile di ogni anno per approvare il Bilancio
Preventivo ed il Rendiconto Economico – Finanziario ed eventualmente entro il 31
dicembre di ogni anno per la rideterminazione della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non possono votare.
L’Assemblea può essere convocata su richiesta di un decimo dei Soci.
Le riunioni dell’Assemblea saranno valide, in prima convocazione se presenti due terzi
dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni
dell’Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi
diritto al voto.
La convocazione dell’Assemblea sarà resa pubblica ai Soci di cui all’art. 4 mediante
invito personale e/o con circolare da far pervenire ed esporre nei luoghi di lavoro ed
ancora con manifesti affissi nella sede sociale e nelle sedi delle strutture dell’Azienda
ULSS n. 9 e delle società Partecipate ed attraverso il sito internet del CRAL.
L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria,
delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla
devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione
Si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare
all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti esterni.Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento
delle quote secondo il principio del voto singolo.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega
scritta. Ogni socio non può rappresentare più di un socio. I soci non possono partecipare
alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui
vi sia un conflitto di interessi.
Per i Soci pensionati si curerà particolarmente l’informazione (mediante notifica a
mezzo di lettera) circa il luogo e la data dell’Assemblea.
Gli inviti e/o i manifesti dovranno specificare luogo, data ed ora della prima e della
seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dell’Assemblea.
L’Assemblea è presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente del Circolo, in assenza di
questi l’Assemblea, nella sua sovranità, eleggerà un Socio a presiederla.
Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito un verbale.
I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal
Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee,
ancorchè non intervenuti.
Le deliberazione adottare validamente dall’Assemblea obbligano tutti i soci anche se
assenti, dissenzienti o astenuti.
I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro-verbali che
sarà disponibile per la consultazione presso i locali della Segreteria.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 8
Il Consiglio Direttivo è composto da n.11 membri eletti dall’Assemblea fra gli iscritti al
Circolo.
Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono sulla base di un apposito regolamento che
deve essere approvato dall’Assemblea e conservato presso la sede sociale.
Nel Consiglio Direttivo è previsto un numero massimo di 5 pensionati e massimo 1
rappresentante per l’insieme dei dipendenti delle Società partecipate di cui al precedente
art. 4.
DURATA MANDATO
Art. 9Gli eletti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati
consecutivi, salvo il caso in cui non ci sia un numero minimo eleggibile di candidati per
comporre il Consiglio Direttivo.
COMPITI DEL CONSIGLIO
Art. 10
Il Consiglio assume la direzione e l’amministrazione del Circolo stesso.
Esso:
1) Elegge, tra i consiglieri eletti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il
Tesoriere;
2) predispone il documento programmatico quadriennale entro 6 mesi
dall’insediamento, pena la decadenza del Consiglio stesso;
3) nomina i responsabili alle diverse attività o alla gestione operativa del Circolo e
ne fissa le competenze operative nonché gli eventuali rimborsi-spese, che
dovranno essere attinenti all’attività svolta ed adeguatamente documentati;
4) esamina ed approva il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto Economico-
Finanziario del Circolo redatto dal Tesoriere, dal Segretario e dal Presidente da
presentare successivamente all’Assemblea per l’approvazione definitiva. Il
Rendiconto Economico-Finanziario verrà depositato presso la sede sociale 15
giorni prima delle relativa approvazione. Formula la proposta circa l’entità delle
quote sociali;
5) determina le iniziative in favore dei soci;
6) nomina tra i Consiglieri i componenti delle varie commissioni di cui all’art. 6.
Ogni Commissione provvederà poi alla nomina del proprio Coordinatore. Inoltre:
– le Commissioni possono avvalersi, a titolo gratuito, della collaborazione di
persone esperte anche se non soci;
– di norma ogni consigliere deve far parte di almeno una delle suddette
Commissioni;
7) nomina specifiche commissioni ogni qualvolta debba essere affrontato un
argomento di interesse complesso;
DISCIPLINA DEL CONSIGLIO
Art. 11
Il Consiglio si riunisce, ordinariamente, una volta al mese tramite convocazione scritta
con almeno 10 giorni di preavviso o straordinariamente qualora il Presidente lo ritenga
opportuno oppure ci sia la richiesta della maggioranza dei consiglieri stessi.
Risulta essere validamente costituito con la presenza di almeno 3 membri in carica.
Delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
Di norma al termine di ogni Consiglio viene fissata la data della riunione successiva.In caso di assenza del Presidente le riunioni di Consiglio saranno presiedute dal Vice
Presidente.
In caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, il
Consigliere decade e viene sostituito dal candidato che immediatamente lo segue nella
graduatoria dei voti riportati. Le assenze vanno comunicate per iscritto al Segretario del
Consiglio prima della riunione del Consiglio.
La stessa modalità di successione avverrà nei casi di dimissione volontarie.
I verbali delle riunioni del Consiglio, contenenti le deliberazioni assunte, devono essere
sottoscritti dal Segretario verbalizzante e dal Presidente. I verbali di cui sopra sono
riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro-verbali che sarà disponibile per la
consultazione presso i locali della Segreteria.
GIUNTA ESECUTIVA
Art. 12
La Giunta Esecutiva è organo collegiale di gestione del Circolo.
E’ composta dal Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
Sovrintende a tutte le attività del Circolo.
Di norma:
– esamina, dibatte e relaziona su tutti gli argomenti posti all’O.d.G. del Consiglio
Direttivo;
– determina le materie, gli argomenti da portare in discussione e vigila sulla
esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno.
PRESIDENTE
Art. 13
Il Presidente del Consiglio:
a. b. ha la legale rappresentanza del Circolo;
convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
c. firma i documenti e gli atti deliberati dal Consiglio che comportano impegni da
parte del Circolo;
d. in casi di estrema urgenza, e solo per adempiere ad atti e/o attività giurisdizionali,
ha il potere di decidere autonomamente salvo ratifica da parte del Consiglio alla
prima riunione;e. è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, somme di
ogni natura ed a qualsiasi titolo concesse al Circolo, preventivamente accettate dal
Consiglio Direttivo , rilasciando quietanza liberatoria e promuovendo nei casi
previsti, le procedure di autorizzazione;
f. interviene nei pubblici giudizi.
VICE PRESIDENTE
Art. 14
Il Vice Presidente sostituisce , in ogni attività, il Presidente, quando questi risulta assente
od impedito in tutti i casi di ordinaria amministrazione, inclusa la sottoscrizione di
assegni/autorizzazioni di pagamenti precedentemente deliberati. Deve essere delegato
per iscritto dal Presidente per la rappresentanza legale, la sottoscrizione di atti o
convenzioni con Enti o Privati, la partecipazione a riunioni esterne.
SEGRETARIO
Art. 15
Il segretario del Consiglio Direttivo compila unitamente al Tesoriere ed al Presidente il
Bilancio Preventivo ed il Rendiconto Economico-Finanziario e lo sottopone all’esame
della Giunta Esecutiva per la successiva approvazione del Consiglio.
Ha particolare cura del libro dei Soci, provvede al disbrigo della corrispondenza
direttamente o tramite la segreteria del Circolo con utilizzo di protocollo informatizzato
(sia in entrata che in uscita), e verbalizza in apposito registro le sedute del Consiglio
Direttivo. Il registro dei verbali potrà essere consultabile, su richiesta motivata, da ogni
singolo socio o da chi abbia un interesse legittimo. E’ ad ogni effetto il verbalizzante del
Circolo.
TESORIERE
Art. 16
Il Tesoriere sovraintende alla corretta contabilizzazione delle entrate ed al pagamento
delle spese preventivamente autorizzate, a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma
abbinata del Presidente (o del Vice Presidente) e del Tesoriere stesso (o del Segretario in
caso di impedimento del Tesoriere) e/o tramite bonifico bancario, purchè
preventivamente autorizzato con le medesime modalità sopra citate.
Conserva i libri e i documenti contabili, prende in consegna i beni mobili ed immobili e
tiene aggiornato il Libro Inventario.
COLLEGIO SINDACALE
Art. 17Il Collegio Sindacale è composto di n.3 membri eletti dall’Assemblea fra tutti i Soci
secondo l’apposito regolamento elettorale. Esercita il controllo amministrativo su tutti gli
atti di gestione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme di legge vigenti ,
esamina i Bilanci e propone eventuali modifiche. Elabora la relazione annuale.
E’ compito del Collegio Sindacale accertare trimestralmente la consistenza di cassa, dei
valori e dei titoli di proprietà sociale e ricevuti da esterni a titolo di cauzione.
Il Collegio Sindacale partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo (con parere
consultivo senza diritto di voto all’interno del Consiglio Direttivo) ogni qualvolta
vengano trattati argomenti inerenti la situazione Economica-Finanziaria del Circolo.
Di ogni seduta del collegio deve essere redatto apposito verbale da conservare presso la
Segreteria del Circolo.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 18
Il Collegio dei Probiviri è composto da n.3 membri eletti dall’Assemblea dei Soci
secondo l’apposito regolamento elettorale.
Deve prestarsi a conciliare le controversie che sorgessero all’interno del Consiglio
Direttivo, tra iscritto ed iscritto relativamente ai rapporti tra i Soci e tra Soci e Circolo.
Il Collegio deciderà con le forme del lodo arbitrale.
RAPPRESENTENZA AZIENDALE
Art. 19
E’ facoltà del Legale Rappresentante dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 designare un
rappresentante l’Azienda, con parere consultivo senza diritto di voto all’interno del
Consiglio Direttivo.
Decade automaticamente con la sostituzione del Legale Rappresentante dell’U.L.S.S.
che ha proceduto alla sua nomina.
PATRIMONIO
Art. 20
Il patrimonio del Circolo é costituito:
a. b. da beni immobili e mobili di proprietà del Circolo;
da beni immobili e mobili provenienti da donazioni e/o lasciti.
Il Patrimonio del Circolo non può essere destinato ad altro uso se non quello per il quale
il Circolo stesso è stato costituito.ENTRATE
Art. 21
Le entrate del Circolo sono costituite:
1. dalle quote d’iscrizione, associazione o di partecipazione che saranno stabilite
dall’Assemblea dei Soci.
2. 4. 5. 6. da proventi di convenzioni instaurate con l’Azienda U.L.S.S. n. 9;
3. dalle entrate delle manifestazioni;
da proventi delle gestioni accessorie;
da oblazioni, elargizioni, lasciti di Enti e privati;
da contributi delle Amministrazioni Comunali e di altri Enti Pubblici e privati;
7. da redditi patrimoniali.
L’esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Durante la vita
dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non
siano imposte dalla legge.
ISCRIZIONE
Art. 22
L’iscrizione al Circolo implica da parte dei Soci effettivi, come previsto agli artt. 4 e 5,
l’accettazione senza riserve del presente statuto ivi compreso l’obbligo del versamento
dei contributi sociali.
L’iscrizione al Circolo si intende, salvo recesso, rinnovata automaticamente ed ha durata
annuale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Circolo ed ha
effetto con la scadenza dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.
CESSAZIONE SOCIO
Art. 23
La qualifica di socio cessa per le seguenti cause:
1) morte del socio;
2) recesso del socio;
3) mancato pagamento delle quote annuali scadute;
4) esclusione dall’albo dei soci. L’esclusione è un provvedimento deliberato a
maggioranza assoluta e per gravi motivi dal Consiglio Direttivo. Tale decisione
dovrà essere ratificata nel corso della prima assemblea dei soci utile seguente al
provvedimento di esclusione. Tale provvedimento può essere impugnato avanti il
Collegio dei Provibiri che deciderà con le maggioranze previste nel presente statuto.La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non da diritto alla restituzione di
quanto versato al Circolo.
SCIOGLIMENTO
Art. 24
In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con
deliberazione dell’assemblea approvato con il voto favorevole di almeno 3/4 degli
associati.
*****
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti
disposizioni di legge.